| Applicazione della cedolare secca alle locazioni di immobili commerciali Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 50 del 17 maggio 2019 |

| È possibile avvalersi del regime sostitutivo della cedolare secca per la locazione di un immobile di categoria catastale C1, anche quando il conduttore agisce nell’esercizio di attività d’impresa (soggetti societari che svolgono attività commerciale) arti e professioni |
| Cedolare secca sugli immobili da destinare ad attività commerciali come negozi e botteghe, anche se il conduttore oltre a essere persona fisica agisce nell’esercizio di attività d’impresa arti e professioni. Questo è quello che ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 50 del 17 maggio 2019. La risoluzione fornisce chiarimenti sulla corretta interpretazione della norma della legge di Bilancio 2019, che ha esteso il regime agevolativo alla locazione di immobili di categoria catastale C/1, ovvero locali per attività commerciale di vendita o rivendita di prodotti (negozi e botteghe), stipulate con conduttori, sia persone fisiche che soggetti societari, che svolgono attività commerciale. Restano escluse le locazioni di immobili ad uso uffici o studi privati (categoria catastale A/10). L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che “l’articolo 1, comma 59, della legge di Bilancio 2019, prevede che il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale”.Resta ferma, invece, per quanto riguarda la figura del locatore, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sugli immobili, che lo stesso sia una persona fisica che non agisce nell’esercizio dell’attività d’impresa o di arti e professioni, così come già chiarito con la precedente circolare n. 26/E del 2011. |
